Domanda
Gradirei sapere se i controlli, relativi ai centri di trasformazione di acciaio, da effettuare sulle forniture con l'utilizzo di tre campioni, devono essere in toto affidate ad un laboratorio esterno o se vi è la possibilità, per alcune tipologie di prodotti, di avvalersi di un controllo interno tramite certificazione del direttore tecnico dello stabilimento. Risposta
Si riporta testualmente dal D.M. 14 gennaio 2008:
“11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione. I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati: a) in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t; b) in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati. Qualora non si raggiungano le quantità sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato almeno un controllo per ogni giorno di lavorazione. Ciascun controllo è costituito da 3 spezzoni di uno stesso diametro per ciascuna fornitura, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi alle eventuali forniture provenienti da altri stabilimenti. I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il raddrizzamento. In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la verifica dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del punto 11.3.2.10.5. Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad esse le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto. Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il Direttore tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo”. L’art 59 del D.P.R. n. 380/2001 specifica che: “Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma). 2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. 3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilità”.
Quindi, stando a quanto espresso dal comma 2 dell’art. 59, si deve fare richiesta al Ministero che può autorizzare con proprio decreto altri laboratori. Ufficio Tecnico Ferriere Nord
|