Delega dei compiti in materia di sicurezza Cass. Pen., Sez. IV, 8.5.2001, n. 18393 ha confermato che il datore di lavoro non può delegare l'incombenza di predisporre le misure di sicurezza direttamente al lavoratore interessato, cioè al soggetto al quale è rivolta la tutela, in quanto quest'ultimo dovrebbe, di fatto, provvedere, da solo, a tutelarsi. |