Agevolazioni a chi investe nell'ambiente La Finanziaria del 2001 ha introdotto nell'ordinamento tributario una disposizione agevolativa che consiste nella detassazione della parte del reddito pari all'ammontare degli investimenti ambientali eseguiti nel periodo d'imposta (art. 6, commi da 13 a 19, legge 388/2000). Il beneficio è riservato esclusivamente alle piccole e medie imprese che destinano a investimenti ambientali una parte del reddito prodotto. Si tratta di un'agevolazione permanente, che interesserà quindi le imprese anche per gli anni futuri; in particolare, per il 2001 e 2002 l'investimento ambientale potrà essere assunto per il valore totale del costo sostenuto, mentre - a partire dal 2003 - ai sensi del comma 19 dello stesso articolo 6, potrà essere detassata solo la quota d'investimento ambientale eccedente la media degli investimenti eseguiti nel biennio 2001/2002. Per dare completa attuazione a questa agevolazione occorrono, tuttavia, una serie di chiarimenti delle Entrate che non sono stati forniti con la circolare 1/E/2001. |