Sentenza n. 28267 del 10 luglio 2008 Con la Sentenza n. 28267 del 10 luglio 2008 la Corte di Cassazione ha stabilito che: • la relazione allegata dal professionista abilitato alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) deve confermare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie; • sussiste l’obbligo di vigilanza a carico del progettista, in quanto il rispetto di tali norme deve essere controllato nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nel caso in esame, la Corte ha richiamato quanto prescritto dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e cioè “che la denuncia di inizio attività venga accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (..). Non essendo prevista la nomina di un direttore dei lavori, il legislatore deve aver ritenuto superflua tale nomina, “stante il ruolo complesso ed impegnativo affidato al progettista in relazione non solo all’osservanza delle previsioni urbanistiche, ma anche delle norme in materia di sicurezza e di igiene e sanità”. Il rispetto di tali norme, quindi, “non può, ovviamente, essere solo enunciato al momento della presentazione della relazione, ma (per avere un significato concreto) deve essere controllato soprattutto nel corso della esecuzione dei lavori. Deve ritenersi, quindi, che il progettista abbia un connesso obbligo di vigilanza. Siffatta interpretazione della norma non è contrastata dalla possibilità che il certificato di collaudo possa poi essere rilasciato da un altro tecnico abilitato, rientrando nell’autonomia del privato rivolgersi ad altri e dovendo, comunque, il predetto certificato attestare semplicemente la conformità delle opere realizzate al progetto presentato con la denuncia di inizio attività”. |