Sentenza n. 885 del 4 marzo 2008 Con la Sentenza n. 885 del 4 marzo 2008, il Consiglio di Stato ha affermato che “il termine per l’impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante non decorre dall’avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione”. Secondo quanto già stabilito nella Sentenza n. 452 del 5 febbraio 2008, “l’effettiva conoscenza dell’atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di altri ed in equivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.2.2007, n. 599)” |